Esenzione TARI su immobili comunali detenuti da terzi?

esenzione-tari-immobili-comunali-terziIn una recente Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria della Liguria si forniscono informazioni in merito all’eventuale esenzione della TARI su immobili comunali detenuti da soggetti terzi.


Nel caso in esame il contribuente gestisce, a seguito di una convenzione stipulata con il Comune, uno stabilimento balneare con annesso locale bar, di proprietà del medesimo Comune.

Il soggetto appellante, richiamando l’art. 26 del Regolamento comunale che stabilisce che “sono esentati dal tributo i locali e le aree adibite ad ufficio e servizi di proprietà comunale” sostiene che, essendo appunto gli immobili e le aree relativamente ai quali viene richiesta l’imposizione ai fini TARI di proprietà comunale, gli stessi non dovrebbero essere assoggettati ad alcuna imposizione.

Scopriamo cosa hanno deciso in merito i giudici tributari.

Esenzione TARI su immobili comunali detenuti da terzi

Secondo la Corte la tesi dell’appellante risulta infondata.

Questa la motivazione della Sentenza:

Il presupposto per l’applicazione del tributo è costituito dal “possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto di locali e/o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani” (art. 5 del Regolamento). Tuttavia l’esenzione non può essere a vantaggio di altro soggetto che non sia il Comune: questo perché essendo il Comune beneficiario della tassa, non avrebbe alcun senso il pagamento della stessa da parte del medesimo soggetto deputato ad introitarla […] Lo stesso non può evidentemente dirsi per soggetti terzi.

Pertanto, in tema di TARI, l’esenzione dal tributo prevista dal Regolamento comunale per “i locali e le aree adibite ad ufficio e servizi di proprietà comunalenon può essere richiesta da coloro che detengono immobili di proprietà del Comune in virtù di una convenzione.

Ed infatti, utilizzando beni (dai quali traggono economicamente un vantaggio) che sono pur sempre suscettibili di produrre rifiuti, essi sono soggetti all’applicazione della regola eurounitaria “chi inquina paga”.

Di conseguenza gli immobili in questione sono assogettati al tributo.

Il testo completo della Sentenza

Potete consultare qui di seguito il testo completo della Sentenza.