Tempi dilatati su notifiche per TARI, IMU e altri tributi locali

notifiche-tari-imu-tributi-localiEcco cosa ha stabilito la Commissione tributaria provinciale di Pisa, prima sezione, con la sentenza 242 del 4 luglio 2022: tempi dilatati sulle notifiche per TARI, IMU e altri tributi locali.


Nel caso in esame un cotribuente aveva richiesto l’annullamento degli avvisi di accertamento ricevuti per l’anno 2015.

Ecco cosa ha deciso la CTP di Pisa in merito, evidenziando alcuni interessanti punti che riguardano anche la normativa emergenziale disposta durante la pandemia da Covid-19.

Tempi dilatati su notifiche per TARI, IMU e altri tributi locali

Il decreto-legge 18/2020, all’articolo 67, disponeva la sospensione dei termini delle attività di accertamento tributario: “Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.”

Si tratta di 85 giorni che decorrono dal 1° gennaio dell’anno di riferimento (quindi con capolinea al 25 o 26 marzo a seconda dell’anno bisestile).

Il Ministero dell’Economia, con la risoluzione 6/2020, ha poi precisato che «dal 1° giugno 2020 i comuni possono riprendere la notifica degli atti di accertamento, con riferimento a tutte le annualità accertabili».

Così, secondo i giudici tributari, al termine di decadenza quinquenniale degli atti di accertamento dei tributi locali, previsto dall’anno 2015 all’anno 2020, si applica anche la sospensione di 85 giorni a causa della pandemia, che sposta più avanti il termine per lo svolgimento dell’attività.

Pertanto le argomentazioni adottate dal contribuente nel ricorso a sostegno della richiesta di annullamento degli avvisi di accertamento impugnati non sono fondate.

La norma non ha infatti sospeso l’attività degli enti locali, poiché prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il periodo sopra indicato.

L’effetto della disposizione è solo quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione: per l’anno 2015, infatti, a causa della pandemia, il termine decadenziale per la notificazione dell’atto, che scadeva il 31 dicembre 2020, «è stato spostato in avanti di 85 giorni».

Pertanto le disposizioni emergenziali emanate dal Legislatore nel 2020 hanno determinato lo spostamento di 85 giorni di tutti i termini decadenziali.